Accordo

Art. 2

In vigore dal 23 giu 2010
1. Ai fini del presente accordo si intende per: a) "accordo", l'accordo di base, i relativi protocolli e allegati, nonché gli atti menzionati nell'allegato I; b) "parte associata", la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Montenegro, la Romania, la Repubblica di Serbia, o qualsiasi altro Stato o entità che aderisca al presente accordo a norma dell'; c) "parte associata aggiuntiva" o "UNMIK", la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo conformemente alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999; d) "Parte contraente", riguardo alla Comunità e agli Stati membri CE, la Comunità e gli Stati membri CE, oppure la Comunità, o gli Stati membri CE. Il senso da attribuire a questa espressione sarà dedotto, caso per caso, dalle disposizioni in questione del presente accordo, nonché dalle rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri CE derivanti dal trattato CE; e) "partner ECAA", una parte associata, la Norvegia o l'Islanda; f) "trattato CE", il trattato che istituisce la Comunità europea; g) "accordo SEE", l'accordo sullo spazio economico europeo, e i rispettivi protocolli e allegati, sottoscritto il 2 maggio 1992, cui hanno aderito la Comunità europea, i suoi Stati membri, l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein; h) "accordo di associazione", un accordo che stabilisce un'associazione tra la Comunità europea, o tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la rispettiva parte associata, dall'altro; i) "vettore aereo ECAA", un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio ai sensi del presente accordo, in conformità delle disposizioni degli atti specificati nell'allegato I; j) "autorità competente in materia di aviazione civile", un'agenzia o un organismo pubblico autorizzato per legge a valutare la conformità di prodotti, servizi o licenze, nonché a certificarne e controllarne l'utilizzo o la vendita sul territorio di giurisdizione di una Parte contraente, che può adottare misure coercitive atte a garantire che i prodotti o servizi commercializzati sul territorio di propria competenza siano conformi ai requisiti di legge; k) "convenzione", la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, nonché le relative modifiche e i suoi allegati; l) "SESAR", il programma di attuazione tecnica del "cielo unico europeo" che permette di coordinare e di sincronizzare la ricerca, l'elaborazione e l'introduzione sul mercato delle nuove generazioni di sistemi di controllo del traffico aereo; m) "Piano direttore in materia di gestione dei trasporti aerei", la base del progetto SESAR; n) "Stato membro CE", uno Stato membro della Comunità europea. 2. L'utilizzo dei termini "paese", "cittadino", "cittadini" e "territorio" non pregiudica lo status di diritto internazionale di ciascuna Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-2

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