Accordo

Art. 32

Allargamento dello Spazio aereo comune europeo

In vigore dal 23 giu 2010
Allargamento dello Spazio aereo comune europeo Qualsiasi Stato o qualsiasi entità disposta a rendere la sua legislazione in materia di trasporti aerei e le questioni connesse compatibile con quella della Comunità, e con cui la Comunità ha stabilito o ha intrapreso di stabilire un quadro di cooperazione economica stretta, come un accordo di associazione, possono essere invitati dalla Comunità europea a partecipare allo Spazio aereo comune europeo. A tal fine, le Parti contraenti modificano l'accordo di conseguenza.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-32

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Allargamento dello Spazio aereo comune europeo (Art. 32 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo