Accordo
Art. 28
In vigore dal 23 giu 2010
1. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni applicabili di accordi e/o disposizioni bilaterali in materia di trasporto aereo in vigore tra le parti associate, da un lato, e la Comunità europea, uno Stato membro CE, la Norvegia o l'Islanda, dall'altro, nonché tra parti associate.
2. In deroga al paragrafo 1, durante i periodi transitori di cui all', le disposizioni in materia di proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambio di aeromobile, codesharing e tariffe contenute in accordi e/o disposizioni bilaterali vigenti tra una parte associata e la Comunità europea, uno Stato membro CE, la Norvegia o l'Islanda o tra due parti associate si applicano alle parti firmatarie degli stessi se tali accordi e/o disposizioni bilaterali sono più flessibili, in termini di libertà dei vettori aerei interessati, rispetto alle disposizioni del protocollo applicabile nei confronti della parte associata interessata.
3. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra una parte associata e un'altra Parte contraente in merito al fatto che le disposizioni del protocollo rispetto alla parte associata interessata o gli accordi e/o le disposizioni bilaterali siano, in vista della piena applicazione dell'ECAA, più flessibili sono risolte nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'. Le controversie sulle modalità applicabili per determinare il rapporto tra protocolli divergenti tra loro sono risolte nella stessa maniera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-28