Accordo
Art. 29
Entrata in vigore
In vigore dal 23 giu 2010
Entrata in vigore
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (depositario), che li notifica a tutti gli altri firmatari e all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.
2. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte della Comunità europea e degli Stati membri CE e di almeno una parte associata. Per ciascun firmatario che ratifica o approva il presente accordo dopo tale data, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte del suddetto firmatario.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Comunità europea e i suoi Stati membri e almeno una parte associata, possono decidere di applicare il presente accordo temporaneamente tra loro a partire dalla data della firma, conformemente al diritto nazionale applicabile, dandone comunicazione al depositario che provvede a informarne le altre Parti contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-29