Accordo
Art. 31
Cessazione degli effetti
In vigore dal 23 giu 2010
Cessazione degli effetti
1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo notificando tale decisione al depositario, che comunica tale denuncia alle altre Parti contraenti e all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Se è denunciato dalla Comunità europea e dagli Stati membri CE, il presente accordo cessa di essere in vigore un anno dopo la data della notifica. Se la denuncia è notificata da ogni altra Parte contraente, il presente accordo cessa di essere in vigore per la suddetta Parte contraente un anno dopo la data di notifica. Tuttavia, i servizi aerei effettuati alla data di scadenza del presente accordo possono proseguire fino al termine della stagione aeronautica IATA nella quale rientra la data di scadenza.
2. Al momento dell'adesione all'Unione europea di una parte associata, quest'ultima cessa automaticamente di essere una parte associata in virtù del presente accordo e diventa invece uno Stato membro CE.
3. Il presente accordo cessa di produrre i suoi effetti o è sospeso in relazione ad una parte associata se l'accordo di associazione corrispondente cessa di produrre i suoi effetti o è sospeso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-31