Accordo
Art. 27
In vigore dal 23 giu 2010
1. I protocolli da I a IX stabiliscono le disposizioni transitorie applicabili tra la Comunità europea e gli Stati membri CE, da un lato, e la rispettiva parte associata, dall'altro, e ne indicano la durata. Per quanto riguarda le relazioni tra Norvegia o Islanda e una parte associata, sono applicabili le stesse condizioni valide per i rapporti tra la Comunità europea e gli Stati membri CE, da un lato, e la parte associata in questione, dall'altro.
2. Nei periodi transitori, di cui al paragrafo 1, i pertinenti elementi del regime riguardante i trasporti aerei in vigore tra due Parti associate sono determinati sulla base del protocollo più restrittivo dei due che designano le parti associate in questione.
3. La progressiva transizione di ciascuna parte associata alla piena applicazione dell'ECAA è oggetto di valutazioni. Le valutazioni sono effettuate dalla Comunità europea in cooperazione con la parte associata interessata. Quando una parte associata ritiene che siano soddisfatte le condizioni necessarie al completamento di un periodo transitorio come definite nel protocollo che la riguarda, informa la Comunità europea della necessità di procedere ad una valutazione.
4. Se la Comunità europea ritiene che le condizioni siano rispettate, ne informa il Comitato misto e decide che la parte associata ha i requisiti necessari per passare al successivo periodo di transizione o per essere definitivamente inclusa nello Spazio aereo comune europeo, secondo il caso.
5. Se la Comunità europea stabilisce che le condizioni non sono rispettate, ne informa il Comitato misto. La Comunità raccomanda alla parte associata specifici miglioramenti e fissa un periodo entro il quale sia ragionevolmente possibile realizzarli. Prima della scadenza del periodo in questione viene effettuata una seconda valutazione ed eventualmente altre valutazioni per verificare se i miglioramenti raccomandati siano stati realizzati in maniera efficace e soddisfacente.
Storico versioni
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