Accordo

Art. 22

In vigore dal 23 giu 2010
1. Se una Parte contraente sta valutando l'opportunità di adottare misure di salvaguardia, ne dà notifica alle altre Parti contraenti per il tramite del Comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti. 2. Le Parti contraenti avviano immediatamente consultazioni in seno al Comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile. 3. Fatto salvo l', paragrafo 3, la Parte contraente interessata non può adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, sempre che la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 non si sia conclusa prima di tale scadenza. 4. La Parte contraente interessata notifica senza indugio le misure adottate al Comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo