Accordo
Art. 19
In vigore dal 23 giu 2010
1. Le decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le Parti contraenti. Qualora una decisione adottata dal Comitato misto richiedesse l'attivazione di una Parte contraente, quest'ultima adotta le misure necessarie e ne informa il Comitato misto.
2. Le decisioni del Comitato misto sono pubblicate nelle Gazzette ufficiali dell'Unione europea e dei partner ECAA. Ogni decisione contiene la data in cui le Parti contraenti vi danno attuazione ed ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-19