Accordo

Art. 19

In vigore dal 23 giu 2010
1. Le decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le Parti contraenti. Qualora una decisione adottata dal Comitato misto richiedesse l'attivazione di una Parte contraente, quest'ultima adotta le misure necessarie e ne informa il Comitato misto. 2. Le decisioni del Comitato misto sono pubblicate nelle Gazzette ufficiali dell'Unione europea e dei partner ECAA. Ogni decisione contiene la data in cui le Parti contraenti vi danno attuazione ed ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo