Accordo
Art. 16
In vigore dal 23 giu 2010
1. Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato I sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del trattato CE e agli atti adottati ai sensi del trattato CE, tali disposizioni sono interpretate, per l'attuazione e l'applicazione, conformemente alle sentenze e alle decisioni del caso della Corte di giustizia e della Commissione delle Comunità europee che precedono la firma del presente accordo. Le sentenze e le decisioni successive alla firma del presente accordo sono comunicate alle altre Parti contraenti. Su richiesta di una Parte contraente il Comitato misto chiarisce le implicazioni delle suddette sentenze e decisioni successive al fine di garantire il corretto funzionamento del presente accordo. Le interpretazioni esistenti sono comunicate prima della firma del presente accordo ai partner ECAA. Le decisioni del Comitato misto nell'ambito della presente procedura sono conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
2. Qualora, in un giudizio pendente dinanzi a una giurisdizione di un partner ECAA, sia sollevata una questione di interpretazione del presente accordo, di disposizioni degli atti di cui all'allegato I o di atti adottati conformemente ad essi, identici, nella sostanza, a disposizioni del trattato CE o ad atti adottati in virtù del medesimo, tale giurisdizione chiede, ove lo ritenga necessario per emettere una sentenza e in conformità dell'allegato IV, alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Un partner ECAA può, con una sua decisione e in conformità dell'allegato IV, stabilire in quale misura e secondo quali modalità i suoi organi giurisdizionali applicano la presente disposizione. La suddetta decisione è notificata al depositario e alla Corte di giustizia. Il depositario informa le altre Parti contraenti.
3. Qualora, conformemente al paragrafo 2, una giurisdizione di una Parte contraente avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno non sia in grado di fare riferimento alla Corte di giustizia, qualsiasi sentenza di detta giurisdizione è notificata dalla Parte contraente interessata al Comitato misto che agisce in modo da tutelare l'interpretazione omogenea del presente accordo. Se il Comitato misto, entro due mesi da quando gli è stata sottoposta una differenza tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e una sentenza di una giurisdizione di detta Parte contraente, non è riuscito a tutelare l'interpretazione omogenea del presente accordo, si possono applicare le procedure stabilite nell'.
Storico versioni
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