Accordo
Art. 17
In vigore dal 23 giu 2010
1. Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo e dell', paragrafo 4, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente la sua legislazione riguardante i trasporti aerei o un settore connesso citato all'allegato I. Le parti associate adottano tali disposizioni legislative soltanto se sono conformi al presente accordo.
2. Quando adotta nuove disposizioni legislative o apporta modifiche alla propria legislazione, ciascuna Parte contraente ne informa le altre Parti contraenti, per il tramite del Comitato misto, entro un mese dall'adozione delle stesse. Su richiesta di una Parte contraente, il Comitato misto, entro i successivi due mesi, procede ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tale innovazione o modifica legislativa sulla corretta applicazione del presente accordo.
3. Il Comitato misto ha il compito di:
a) adottare una decisione che modifichi l'allegato I per recepire, eventualmente su base di reciprocità, la nuova legislazione o la
modifica considerata; oppure
b) adottare una decisione che abbia come effetto di far considerare le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione
conformi al presente accordo; oppure
c) stabilire ogni altra misura necessaria per salvaguardare la corretta applicazione del presente accordo.
4. Per quanto riguarda la legislazione adottata nel periodo intercorrente tra la firma del presente accordo e la sua entrata in vigore e di cui le altre Parti contraenti sono state informate, la data in cui la questione è deferita al Comitato misto si considera la data in cui sono state ricevute le informazioni. La data in cui il Comitato misto giunge ad una decisione non può essere anteriore al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
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