Accordo
Art. 21
In vigore dal 23 giu 2010
Fatto salvo l', paragrafo 3, e le valutazioni di sicurezza e protezione della navigazione aerea menzionate nei protocolli del presente accordo, le misure di salvaguardia sono limitate, con riferimento al campo di applicazione e alla durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-21