Accordo

Art. 21

In vigore dal 23 giu 2010
Fatto salvo l', paragrafo 3, e le valutazioni di sicurezza e protezione della navigazione aerea menzionate nei protocolli del presente accordo, le misure di salvaguardia sono limitate, con riferimento al campo di applicazione e alla durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo