Accordo

Art. 18

In vigore dal 23 giu 2010
1. È istituito un Comitato misto demandato a gestire il presente accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato, fatti salvi l', paragrafi 2 e 3, e gli . A tal fine, il Comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni del Comitato misto sono eseguite dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive norme. 2. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti. 3. Il Comitato misto delibera all'unanimità. Può tuttavia decidere di applicare una procedura di voto a maggioranza per alcune questioni specifiche. 4. Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, le Parti contraenti si informano reciprocamente, tra l'altro, su legislazione o decisioni nuove che abbiano rilevanza per il presente accordo e, su richiesta di una parte, si consultano nell'ambito del Comitato misto, anche per le questioni sociali. 5. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno. 6. Il Comitato misto è presieduto, a turno, da un partner ECAA o dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento interno. 7. Il presidente del Comitato misto convoca le riunioni dello stesso almeno una volta all'anno per riesaminare l'applicazione generale del presente accordo e, in casi particolari, su richiesta di una Parte contraente. Il Comitato misto segue regolarmente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia. A tale scopo, la Comunità europea comunica ai partner ECAA tutte le sentenze della Corte di giustizia che abbiano rilevanza per l'applicazione del presente accordo. Il Comitato misto delibera nei tre mesi in modo da garantire l'interpretazione omogenea del presente accordo. 8. Il Comitato misto può decidere di istituire eventuali gruppi di lavoro che lo coadiuvino nell'espletamento delle sue funzioni.
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