Accordo
Art. 15
In vigore dal 23 giu 2010
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, ciascuna Parte contraente garantisce che i diritti derivanti dal presente accordo, e in particolare dagli atti elencati nell'allegato I, possano essere tutelati presso i tribunali nazionali.
2. Quando possono essere pregiudicati i servizi aerei effettivi o potenziali che devono essere autorizzati ai sensi del presente accordo, le istituzioni della Comunità europea esercitano i poteri loro conferiti dalle disposizioni degli atti citati o contenuti nell'allegato I.
3. Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie in virtù dei poteri loro conferiti dal presente accordo, in particolare le regole sulla concorrenza, e degli atti di cui all'allegato I, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee, di seguito la "Corte di giustizia".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-15