Accordo
Art. 13
In vigore dal 23 giu 2010
1. Le Parti contraenti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo al fine di estendere il "cielo unico europeo" all'ECAA, e rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, ottimizzare la capacità e ridurre al minimo i ritardi.
2. Al fine di agevolare l'applicazione della legislazione relativa al "cielo unico europeo" sui loro territori:
- le parti associate, nei limiti delle loro rispettive competenze, adottano non appena possibile le misure necessarie per allineare al "cielo unico europeo" le loro strutture istituzionali in materia di traffico aereo, in particolare con la designazione o la creazione di organismi di controllo nazionali indipendenti, almeno sul piano funzionale, dei prestatori di servizi di gestione della navigazione aerea.
- la Comunità europea coinvolge le parti associate nelle iniziative operative adottate nei settori dei servizi di navigazione aerea, dello spazio aereo e dell'interoperabilità connesse al "cielo unico europeo", in particolare sollecitando le Parti contraenti ad impegnarsi quanto prima possibile all'istituzione di blocchi funzionali dello spazio aereo.
3. La Comunità europea provvede affinché le parti associate siano pienamente associate all'elaborazione di un piano direttore in materia di gestione del traffico aereo (ATM) nell'ambito del programma SESAR della Commissione.
Storico versioni
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