Accordo
Art. 9
In vigore dal 23 giu 2010
1. Le disposizioni degli non si applicano alle attività che in qualsiasi Parte contraente sono connesse, anche solo occasionalmente, con l'esercizio di pubblici poteri.
2. Le disposizioni degli e le misure adottate in base alle stesse non pregiudicano l'applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi delle Parti contraenti in materia di ingresso, soggiorno e occupazione o che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-9