Accordo
Art. 8
In vigore dal 23 giu 2010
1. Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve le disposizioni degli atti applicabili di cui all'allegato I, le società costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro CE o di un partner ECAA, e aventi la sede principale delle proprie attività nell'ECAA, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro CE o di un partner ECAA.
2. Per "società" si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-8