Accordo

Art. 3

In vigore dal 23 giu 2010
Le disposizioni applicabili degli atti menzionati o contenuti vuoi nell'allegato I, adattato conformemente all'allegato II, vuoi nelle decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le Parti contraenti e fanno, o faranno, parte del rispettivo ordinamento giuridico interno secondo le seguenti modalità: a) un atto corrispondente ad un regolamento della Comunità europea diventa parte dell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti; b) un atto corrispondente a una direttiva della Comunità europea consente alle autorità delle Parti contraenti la facoltà di definire la forma e le modalità di attuazione.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo