Art. 3
Accordo

Art. 3

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In vigore dal 23 giu 2010
Le disposizioni applicabili degli atti menzionati o contenuti vuoi nell'allegato I, adattato conformemente all'allegato II, vuoi nelle decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le Parti contraenti e fanno, o faranno, parte del rispettivo ordinamento giuridico interno secondo le seguenti modalità: a) un atto corrispondente ad un regolamento della Comunità europea diventa parte dell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti; b) un atto corrispondente a una direttiva della Comunità europea consente alle autorità delle Parti contraenti la facoltà di definire la forma e le modalità di attuazione.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-3