Accordo

Art. 24

In vigore dal 23 giu 2010
1. Le Parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, nell'ambito del Comitato misto e su richiesta di una Parte contraente, in conformità delle procedure previste dagli : a) sulle questioni di trasporto aereo trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali; e b) sui vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo nonché sull'applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 devono tenersi entro un mese dalla richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-24

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Art. 24 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo