Accordo
Art. 24
In vigore dal 23 giu 2010
1. Le Parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, nell'ambito del Comitato misto e su richiesta di una Parte contraente, in conformità delle procedure previste dagli :
a) sulle questioni di trasporto aereo trattate nell'ambito di
organizzazioni internazionali; e
b) sui vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo nonché sull'applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 devono tenersi entro un mese dalla richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-24