Art. 24
Accordo

Art. 24

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In vigore dal 23 giu 2010
1. Le Parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, nell'ambito del Comitato misto e su richiesta di una Parte contraente, in conformità delle procedure previste dagli : a) sulle questioni di trasporto aereo trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali; e b) sui vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo nonché sull'applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 devono tenersi entro un mese dalla richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-24