Accordo

Art. 25

In vigore dal 23 giu 2010
1. I principali obiettivi delle consultazioni previste dall', paragrafo 1, lettera a), sono i seguenti: a) stabilire congiuntamente se la questione pone problemi di interesse comune; e b) in funzione della natura di tali problemi: - esaminare congiuntamente se sia opportuno coordinare l'azione delle Parti contraenti nell'ambito delle organizzazioni internazionali interessate, oppure - esaminare congiuntamente ogni altra linea d'azione che appaia opportuna. 2. Le Parti contraenti si scambiano, non appena possibile, tutte le informazioni rilevanti ai fini degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo