Accordo
Art. 25
In vigore dal 23 giu 2010
1. I principali obiettivi delle consultazioni previste dall', paragrafo 1, lettera a), sono i seguenti:
a) stabilire congiuntamente se la questione pone problemi di
interesse comune; e
b) in funzione della natura di tali problemi:
- esaminare congiuntamente se sia opportuno coordinare l'azione delle Parti contraenti nell'ambito delle organizzazioni internazionali
interessate, oppure
- esaminare congiuntamente ogni altra linea d'azione che appaia opportuna.
2. Le Parti contraenti si scambiano, non appena possibile, tutte le informazioni rilevanti ai fini degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-25