Accordo
Art. 34
Lingue
In vigore dal 23 giu 2010
Lingue
Il presente accordo è redatto in un unico originale nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea e delle Parti contraenti diverse dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, ciascuno di questi testi facente egualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-34