Art. 34 · Lingue
Accordo

Art. 34

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Lingue

In vigore dal 23 giu 2010
Lingue Il presente accordo è redatto in un unico originale nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea e delle Parti contraenti diverse dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, ciascuno di questi testi facente egualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-34