Protocollo II

Art. 4

Sicurezza aerea

In vigore dal 23 giu 2010
Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio la Bosnia-Erzegovina partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio il Comitato misto istituito dall' dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
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Sicurezza aerea (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo