Protocollo IV
Art. 3
Disposizioni transitorie
In vigore dal 23 giu 2010
Disposizioni transitorie
1) In deroga all', paragrafo 1, dell'accordo di base,
a) nel corso del primo e secondo periodo transitorio i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Croazia e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE.
b) Nel corso del secondo periodo transitorio:
i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a);
ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Croazia e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;
iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Croazia.
c) Fino alla fine del secondo periodo transitorio i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Croazia o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Croazia non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE nè dei loro cittadini.
2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.
3) Gli dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Croazia e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Croazia o da suoi cittadini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-3-4