Protocollo IV

Art. 1

Periodi transitori

In vigore dal 23 giu 2010
PROTOCOLLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DALL'ALTRA Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Croazia, di seguito "Croazia", avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all', paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando la Croazia avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all', paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-1-4

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Periodi transitori (Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo