Art. 1 · Periodi transitori
Protocollo IV

Art. 1

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Periodi transitori

In vigore dal 23 giu 2010
PROTOCOLLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DALL'ALTRA Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Croazia, di seguito "Croazia", avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all', paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando la Croazia avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all', paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-1-4