Accordo›Titolo III
Art. 17
CONDIZIONI RICHIESTE
In vigore dal 2 dic 2009
CONDIZIONI RICHIESTE
Le sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorità giudiziarie di ciascuna Parte, nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali, sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, alle seguenti condizioni:
a) la sentenza è stata pronunciata da una Autorità giudiziaria competente ai sensi dell' del presente Accordo;
b) il convenuto, in caso di contumacia, è stato regolarmente citato ovvero se incapace è stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata emessa;
c) la sentenza è passata in giudicato secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata emessa;
d) la sentenza non è in contrasto con altra sentenza passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto dall'Autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento;
e) non è pendente tra le stesse Parti, davanti all'Autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento, un giudizio per il medesimo oggetto instaurato anteriormente alla proposizione della domanda davanti all'Autorità giudiziaria dell'altra Parte;
f) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento.
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