Accordo›Titolo III
Art. 18
COMPETENZA
In vigore dal 2 dic 2009
COMPETENZA
1. Ai fini dell' lettera a) del presente Accordo, l'autorità giudiziaria è considerata competente se:
a) il convenuto aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza, alla data di presentazione della domanda;
b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l'attività di una filiale, una succursale o un'agenzia a carattere commerciale, industriale o di altra natura site nel territorio di detta Parte;
c) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell'Autorità giudiziaria di detta Parte o si era difeso nel merito della controversia senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza; sempre che in tali casi ciò sia consentito dalla legge della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento;
d) in materia contrattuale l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui Autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
e) in materia di responsabilità extracontrattuale, il fatto illecito si è verificato nel territorio di detta Parte;
t) in materia di obbligazioni alimentari, il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, residenza o domicilio nel territorio di detta Parte;
g) in materia di successioni, il defunto era al momento della morte cittadino della Parte la cui Autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza, o in questa aveva il proprio ultimo domicilio;
h) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale su beni immobili siti nel territorio della Parte la cui Autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-18