Accordo›Titolo III
Art. 19
TRANSAZIONI GIUDIZIALI
In vigore dal 2 dic 2009
TRANSAZIONI GIUDIZIALI
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nel territorio di una delle Parti sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-19