Accordo›Titolo III
Art. 21
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI SENTENZE
In vigore dal 2 dic 2009
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO
E L'ESECUZIONE DI SENTENZE
1. La Parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare:
a) una copia autentica ed integrale della sentenza;
b) un'attestazione comprovante che la sentenza è passata in giudicato;
c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto, in caso di contumacia, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
d) un documento comprovante che l'incapace è stato regolarmente rappresentato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
e) una traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati nelle lettere da a) a d) del presente articolo, nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento in lingua inglese o in lingua francese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-21