Accordo›Titolo IV
Art. 25
DENUNCIA
In vigore dal 2 dic 2009
DENUNCIA
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarlo in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.
Fatto a Roma il 7 dicembre 2006
in duplice esemplare nelle lingue italiana e moldova, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della
Repubblica Italiana
Per il Governo della
Repubblica di Moldova
Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati
ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Con. Di Stato Marco Lipari
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-25