AccordoTitolo IV

Art. 25

DENUNCIA

In vigore dal 2 dic 2009
DENUNCIA Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarlo in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica. Fatto a Roma il 7 dicembre 2006 in duplice esemplare nelle lingue italiana e moldova, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo della Repubblica di Moldova Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati ORDINE DEL MINISTRO Il Capo dell'Ufficio Legislativo Con. Di Stato Marco Lipari Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-25

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