Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 2 dic 2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-rd-1