Accordo›Titolo III
Art. 22
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI TRANSAZIONI GIUDIZIALI
In vigore dal 2 dic 2009
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI
TRANSAZIONI GIUDIZIALI
La Parte che chiede il riconoscimento deve presentare l'originale o una copia autentica della transazione e un documento dal quale risulti che la transazione stessa ha efficacia esecutiva, con allegata una traduzione ufficiale nella lingua della Parte ove viene chiesto il riconoscimento o in lingua inglese o in lingua francese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-22