Accordo›Titolo III
Art. 20
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
In vigore dal 2 dic 2009
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle transazioni giudiziali ciascuna Parte applica la propria legge.
2. L'Autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Accordo sono state soddisfatte.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-20