AccordoTitolo III

Art. 20

PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE

In vigore dal 2 dic 2009
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle transazioni giudiziali ciascuna Parte applica la propria legge. 2. L'Autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Accordo sono state soddisfatte.
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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-20

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PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo