Accordo›Titolo II
Art. 15
ESECUZIONE DI COMMISSIONI ROGATORIE E NOTIFICAZIONI PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI
In vigore dal 2 dic 2009
ESECUZIONE DI COMMISSIONI ROGATORIE E NOTIFICAZIONI
PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O
DEGLI UFFICI CONSOLARI
Ciascuna Parte può a mezzo delle proprie missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, senza l'impiego di mezzi coercitivi, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione, se e per quanto non in contrasto con la legge di tale ultima Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-15