AccordoTitolo II

Art. 11

SPESE

In vigore dal 2 dic 2009
SPESE L'esecuzione dell'assistenza non può dar luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonché delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall', paragrafo 1 del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-11

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SPESE (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo