Accordo›Titolo II
Art. 9
COMUNICAZIONI
In vigore dal 2 dic 2009
COMUNICAZIONI
1. Ai fini del presente titolo, le Parti comunicano fra loro per il tramite delle Autorità centrali designate.
2. L'Autorità centrale designata per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia.
3. L'Autorità centrale designata per la Repubblica di Moldova è il Ministero della Giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-9