Accordo›Titolo I
Art. 5
PERSONE GIURIDICHE
In vigore dal 2 dic 2009
PERSONE GIURIDICHE
Le disposizioni riguardanti i cittadini di ciascuna Parte contraente si applicano anche alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio dell'altra Parte e sono costituite secondo la legge di quest'ultima.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-5