Accordo›Titolo I
Art. 2
PROTEZIONE GIURIDICA
In vigore dal 2 dic 2009
PROTEZIONE GIURIDICA
1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di quest'ultima.
2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alla autorità giudiziaria dell'altra Parte per il rispetto e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-2