Accordo›Titolo II
Art. 7
OGGETTO DELL'ASSISTENZA
In vigore dal 2 dic 2009
OGGETTO DELL'ASSISTENZA
1. Ciascuna Parte, in conformità con le disposizioni del presente Accordo, su richiesta, si impegna:
a) a prestare all'altra Parte assistenza per il compimento di atti giudiziari, in particolare provvedendo alle notificazioni, all'audizione di parti, all'assunzione di prove e all'acquisizione di perizie;
b) a fornire all'altra Parte informazioni concernenti la legislazione e la giurisprudenza, necessarie per un procedimento giudiziario;
c) a trasmettere all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedimento giudiziario, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-7