Accordo›Titolo I
Art. 6
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
In vigore dal 2 dic 2009
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, gli atti, i documenti e le traduzioni, in originale o in copia autentica, sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-6