Accordo›Titolo I
Art. 3
DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"
In vigore dal 2 dic 2009
DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"
Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che promuovono un procedimento dinanzi alla autorità giudiziaria dell'altra Parte o vi intervengono in qualità di terzi, non può essere imposta, in ragione della loro qualità di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di questa ultima, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-3