Accordo›Titolo II
Art. 12
COMMISSIONI ROGATORIE.
In vigore dal 2 dic 2009
COMMISSIONI ROGATORIE.
1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:
a) l'autorità richiedente;
b) l'autorità richiesta, ove possibile;
c) il procedimento per il quale è domandata;
d) l'identità e il recapito delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti;
e) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.
2. La commissione rogatoria contiene altresì, ove necessario per l'atto da espletare, l'identità e il recapito delle persone da sentire e le domande da porre loro
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-12