AccordoTitolo II

Art. 12

COMMISSIONI ROGATORIE.

In vigore dal 2 dic 2009
COMMISSIONI ROGATORIE. 1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti: a) l'autorità richiedente; b) l'autorità richiesta, ove possibile; c) il procedimento per il quale è domandata; d) l'identità e il recapito delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti; e) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare; f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. La commissione rogatoria contiene altresì, ove necessario per l'atto da espletare, l'identità e il recapito delle persone da sentire e le domande da porre loro
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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-12

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