Accordo›Titolo II
Art. 14
NOTIFICAZIONE DI ATTI
In vigore dal 2 dic 2009
NOTIFICAZIONE DI ATTI
1. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare su richiesta gli atti giudiziari ed extragiudiziari.
2. La richiesta di notificazione è redatta dall'Autorità centrale in conformità al modello A) allegato al presente Accordo. I documenti allegati non necessitano di traduzione.
3. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell' del presente Accordo.
4. La nota di restituzione è rilasciata dall'Autorità centrale della Parte richiesta in
conformità al modello B) allegato al presente Accordo. La prova dell'avvenuta
notificazione è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da
un'attestazione dell'Ufficio che ha eseguito la notificazione, dalla quale risultino la
persona che ha ricevuto l'atto e la sua qualità, nonché la data, il luogo e le modalità della consegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-14