Art. 14 · NOTIFICAZIONE DI ATTI
AccordoTitolo II

Art. 14

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NOTIFICAZIONE DI ATTI

In vigore dal 2 dic 2009
NOTIFICAZIONE DI ATTI 1. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare su richiesta gli atti giudiziari ed extragiudiziari. 2. La richiesta di notificazione è redatta dall'Autorità centrale in conformità al modello A) allegato al presente Accordo. I documenti allegati non necessitano di traduzione. 3. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell' del presente Accordo. 4. La nota di restituzione è rilasciata dall'Autorità centrale della Parte richiesta in conformità al modello B) allegato al presente Accordo. La prova dell'avvenuta notificazione è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'Ufficio che ha eseguito la notificazione, dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto e la sua qualità, nonché la data, il luogo e le modalità della consegna.
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