AccordoTitolo II

Art. 16

COMPARIZIONE DI PERSONE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

In vigore dal 2 dic 2009
COMPARIZIONE DI PERSONE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE 1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la comparizione dinanzi alla propria Autorità giudiziaria di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non può essere sottoposta dalla Parte richiesta a misure coercitive per assicurarne la comparizione o assoggettata a sanzioni in caso di mancata comparizione. 2. Ai testimoni ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonché le diarie e le indennità nella misura prevista dalla legge della Parte richiedente. 3. La persona citata, se compare, non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena, nè sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale, per fatti commessi prima dell'arrivo nel territorio dell'altra Parte. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano se la persona comparsa, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente, trascorsi sette giorni dal momento in cui sia stato comunicato dall'Autorità competente che la sua presenza non è più necessaria, ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo