AccordoTitolo II

Art. 13

ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

In vigore dal 2 dic 2009
ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria si applica la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta segue tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge. 2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta, nel caso non possa provvedervi direttamente, domanda alla Parte richiedente le informazioni supplementari necessarie. 3. Quando è espressamente domandato, la Parte richiesta fa conoscere alla Parte richiedente, in tempo utile, il luogo e la data di esecuzione degli atti che costituiscono l'oggetto della commissione rogatoria. L'Autorità giudiziaria della Parte richiedente e le parti processuali possono assistere all'esecuzione, nel rispetto della legge della Parte richiesta. 4. Qualora non sia stato possibile dare esecuzione alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituisce prontamente gli atti alla Parte richiedente, indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.
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