Art. 9 · COMUNICAZIONI
AccordoTitolo II

Art. 9

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COMUNICAZIONI

In vigore dal 2 dic 2009
COMUNICAZIONI 1. Ai fini del presente titolo, le Parti comunicano fra loro per il tramite delle Autorità centrali designate. 2. L'Autorità centrale designata per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia. 3. L'Autorità centrale designata per la Repubblica di Moldova è il Ministero della Giustizia.
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