Art. 20 · PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
AccordoTitolo III

Art. 20

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PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE

In vigore dal 2 dic 2009
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle transazioni giudiziali ciascuna Parte applica la propria legge. 2. L'Autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Accordo sono state soddisfatte.
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